Imposte Dirette: IRPEF, IRES, IRAP | Imposte indirette: IVA | |||
---|---|---|---|---|
Categoria Professionale | Veicoli* | Servizi | Veicoli* | Servizi |
Esercente arte o professione (per non più di un veicolo o di un veicolo per ciascun socio, nel caso di attività svolta in forma associata) |
20% | 20% | 40% o 100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale | 40% o 100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendal |
Aziende: uso esclusivamente strumentale all’attività d’impresa o adibiti ad uso pubblico |
100% | 100% | 100% | 100% |
Aziende: uso non esclusivamente strumentale all’attività d’impresa | 20%* | 20% | 40% o 100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale | 40% o 100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale |
Aziende ed Esercenti arti o professioni: uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta |
100% | 100% | 40% (addebito in busta paga del benefit) 100% (addebito benefit con fattura soggetta a IVA) |
40% (addebito in busta paga del benefit) 100% (addebito benefit con fattura soggetta a IVA) |
Agente o rappresentante di commercio | 80% | 80% | % su effettivo utilizzo | % su effettivo utilizzo |
*La percentuale di deducibilità delle imposte dirette sui veicoli è applicabile a costi di canone noleggio fino a € 3.615,20 con ragguaglio annuo per le categorie professionali “esercente arte o professione”, “aziende: uso non strumentale all’attività d’impresa”, mentre per la categoria “agente o rappresentante di commercio” la percentuale è applicabile a costi di canone noleggio fino a € 5.164,57 con ragguaglio annuo.
LE IMPOSTE SUL NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE
Come hai avuto modo di intuire dalla tabella delle agevolazioni, le auto in noleggio a lungo termine sono soggette e due tipologie di imposte:
- imposte dirette come IRPEF, IRES E IRAP (art.164 del TUIR (DPR 917/86)
- imposte indirette come IVA (art. 19-bis del DPR 633/72)
Queste imposte si applicano sia ai veicoli sia ai servizi correlati e secondo la normativa esistono dei casi in cui è possibile applicare la piena deducibilità (imposte dirette) e la piena detraibilità (imposte indirette).
LA NORMATIVA PREVEDE LA PIENA DEDUCIBILITÀ DELLE IMPOSTE DIRETTE PER I VEICOLI CHE:
- non rientrano nella categoria autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli e non inclusi nell’articolo 164 del TUIR. Rientrano in questa categoria autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o per usi speciali, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi d’opera, etc.;
- sono beni strumentali ad uso esclusivo dell’attività di impresa, senza i quali l’attività non può essere in alcun modo esercitata. Rientrano in questa categoria, ad esempio,
- sono utilizzati da imprese di noleggio, scuola guida o onoranze funebri;
- sono destinati ad uso pubblico, e riconosciuti da un atto della Pubblica Amministrazione, come ad esempio nel caso del servizio taxi.
LA NORMATIVA PREVEDE LA PIENA DETRAIBILITÀ DELL’IVA PER I VEICOLI CHE:
- non sono inclusi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: riguarda i trattori agricoli o forestali, veicoli stradali a motore impiegati nel trasporto stradale di persone o beni, con peso anche superiore a 3.500 Kg e con numero massimo di posti a sedere superiore a otto, escludendo il conducente;
- sono inclusi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: riguarda i mezzi impiegati in modo esclusivo per lo svolgimento dell’impresa, dell’arte e della professione;
- sono inclusi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: riguarda i mezzi che rappresentano parte integrante dell’attività propria d’impresa;
- sono inclusi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: riguarda le vetture utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio;
- sono inclusi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: riguarda le vetture fornite dall’azienda al dipendente in uso promiscuo, al quale è addebitato un costo almeno corrispondente al valore del fringe benefit;
- sono utilizzati ad esclusivo uso aziendale come i mezzi appartenenti a detentori di licenza per lo svolgimento del servizio taxi (in riferimento ad un aggiornamento di legge del 2008 che ha aumentato la detrazione dell’IVA dal 40% al 100%). La difficoltà di dimostrare che la vettura sia impiegata in modo esclusivo ai fini dello svolgimento della professione, non rende di facile applicazione questa opzione.