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Imposte Dirette: IRPEF, IRES, IRAP Imposte indirette: IVA
Categoria Professionale Veicoli* Servizi Veicoli* Servizi
Esercente arte o professione
(per non più di un veicolo o di un veicolo per ciascun socio, nel caso di
attività svolta in forma associata)
20% 20% 40% o 100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale 40% o 100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendal
Aziende: uso esclusivamente strumentale all’attività d’impresa o adibiti ad uso
pubblico
100% 100% 100% 100%
Aziende: uso non esclusivamente strumentale all’attività d’impresa 20%* 20% 40% o 100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale 40% o 100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale
Aziende ed Esercenti arti o professioni: uso promiscuo a dipendenti per la
maggior parte del periodo d’imposta
100% 100% 40% (addebito in busta paga del benefit)
100% (addebito benefit con fattura soggetta a IVA)
40% (addebito in busta paga del benefit)
100% (addebito benefit con fattura soggetta a IVA)
Agente o rappresentante di commercio 80% 80% % su effettivo utilizzo % su effettivo utilizzo

 

 

*La percentuale di deducibilità delle imposte dirette sui veicoli è applicabile a costi di canone noleggio fino a € 3.615,20 con ragguaglio annuo per le categorie professionali “esercente arte o professione”, “aziende: uso non strumentale all’attività d’impresa”, mentre per la categoria “agente o rappresentante di commercio” la percentuale è applicabile a costi di canone noleggio fino a € 5.164,57 con ragguaglio annuo.

 

 

LE IMPOSTE SUL NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE


Come hai avuto modo di intuire dalla tabella delle agevolazioni, le auto in noleggio a lungo termine sono soggette e due tipologie di imposte:

  • imposte dirette come IRPEF, IRES E IRAP (art.164 del TUIR (DPR 917/86)
  • imposte indirette come IVA (art. 19-bis del DPR 633/72)

Queste imposte si applicano sia ai veicoli sia ai servizi correlati e secondo la normativa esistono dei casi in cui è possibile applicare la piena deducibilità (imposte dirette) e la piena detraibilità (imposte indirette).

 

LA NORMATIVA PREVEDE LA PIENA DEDUCIBILITÀ DELLE IMPOSTE DIRETTE PER I VEICOLI CHE:

  • non rientrano nella categoria autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli e non inclusi nell’articolo 164 del TUIR. Rientrano in questa categoria autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o per usi speciali, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi d’opera, etc.;
  • sono beni strumentali ad uso esclusivo dell’attività di impresa, senza i quali l’attività non può essere in alcun modo esercitata. Rientrano in questa categoria, ad esempio,
  • sono utilizzati da imprese di noleggio, scuola guida o onoranze funebri;
  • sono destinati ad uso pubblico, e riconosciuti da un atto della Pubblica Amministrazione, come ad esempio nel caso del servizio taxi.

 

LA NORMATIVA PREVEDE LA PIENA DETRAIBILITÀ DELL’IVA PER I VEICOLI CHE:

  • non sono inclusi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: riguarda i trattori agricoli o forestali, veicoli stradali a motore impiegati nel trasporto stradale di persone o beni, con peso anche superiore a 3.500 Kg e con numero massimo di posti a sedere superiore a otto, escludendo il conducente;
  • sono inclusi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: riguarda i mezzi impiegati in modo esclusivo per lo svolgimento dell’impresa, dell’arte e della professione;
  • sono inclusi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: riguarda i mezzi che rappresentano parte integrante dell’attività propria d’impresa;
  • sono inclusi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: riguarda le vetture utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio;
  • sono inclusi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: riguarda le vetture fornite dall’azienda al dipendente in uso promiscuo, al quale è addebitato un costo almeno corrispondente al valore del fringe benefit;
  • sono utilizzati ad esclusivo uso aziendale come i mezzi appartenenti a detentori di licenza per lo svolgimento del servizio taxi (in riferimento ad un aggiornamento di legge del 2008 che ha aumentato la detrazione dell’IVA dal 40% al 100%). La difficoltà di dimostrare che la vettura sia impiegata in modo esclusivo ai fini dello svolgimento della professione, non rende di facile applicazione questa opzione.
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